IL BONUS FAMIGLIE E I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la Circolare 3.2.2009, n. 2/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta individuazione dei soggetti beneficiari del c.d. “bonus famiglie” previsto dall’art. 1, DL n. 185/2008, nonché le modalità con le quali lo stesso deve essere richiesto da parte dei soggetti interessati.
CONDIZIONI PER BENEFICIARE DEL BONUS
In base all’art. 1, comma 2 del citato DL n. 185/2008 “nel computo del numero dei componenti il nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari di cui all’articolo 12 del ... testo unico alle condizioni ivi previste”.
Confermando quanto sopra, la citata Circolare n. 2/E sottolinea che
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato fa sempre parte del nucleo familiare del richiedente, indipendentemente dal fatto che sia o meno fiscalmente a carico;
- i figli sono considerati parte del nucleo familiare soltanto se fiscalmente a carico.
- gli altri familiari di cui all’art. 433, C.c. sono considerati parte del nucleo familiare soltanto se fiscalmente a carico e conviventi con il contribuente.
REQUISITO DELLA RESIDENZA IN ITALIA
Per quanto riguarda l’individuazione dei possibili beneficiari del bonus in esame, il citato art. 1 DL n. 185/2008 prevede che lo stesso è attribuito “... ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito ...”.
REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE
Il bonus è riservato ai nuclei familiari il cui reddito complessivo del 2008 è costituito soltanto dalle seguenti tipologie di reddito:
- redditi di lavoro dipendente
- redditi di pensione
- taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:
- compensi percepiti dai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro;
- compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- compensi per lavori socialmente utili;
- assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva.
- redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo occasionali solo se percepiti da parte di soggetti a carico del richiedente ovvero da parte del coniuge anche se non a carico;
- redditi fondiari di cui all’art. 25 di ammontare non superiore ad € 2.500 esclusivamente in concomitanza con i redditi sopra evidenziati;
AMMONTARE DEL BONUS SPETTANTE
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REDDITO FAMILIARE COMPLESSIVO NUCLEO FAMILIARE AMMONTARE BONUS |
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non superiore ad € 15.000 1 componente titolare di pensione € 200 |
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non superiore ad € 17.000 2 componenti € 300 |
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non superiore ad € 17.000 3 componenti € 450 |
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non superiore ad € 20.000 4 componenti € 500 |
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non superiore ad € 20.000 5 componenti € 600 |
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non superiore ad € 22.000 Più di 5 componenti € 1.000 |
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non superiore ad € 35.000 con componenti portatori di handicap a carico € 1.000 |
RICHIESTA DEL BONUS
Per ottenere l’erogazione del bonus i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta al sostituto d’imposta ovvero all’Ente pensionistico.
In mancanza del sostituto d’imposta/Ente pensionistico, l’apposita domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate (utilizzando l’apposito modello ovvero in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DEL BONUS
Il modello per la richiesta del bonus va presentato:
- entro il 30.4.2009, se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti nel 2007;
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entro il 30.6.2009 se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti nel 2008 ed il richiedente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
