Nuove Iniziative Produttive
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REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

(art.13 l. 388/2000)

 

Tale regime risulta essere alternativo rispetto al “regime ordinario” ed al regime dei Contribuenti Minimi.

Se ne riassumono comunque le caratteristiche:

  • il regime è applicabile per le persone fisiche che inizino una nuova attività (di lavoro autonomo o imprenditoriale), ed è applicabile per il primo anno e per i due successivi (è inoltre necessario che la nuova attività esercitata non sia una mera prosecuzione di una precedente);

  • il contribuente che abbraccia tale regime paga un'imposta sostitutiva (dell'Irpef e degli Addizionali Comunali e Regionali) pari al 10% del reddito netto conseguito;

  • Per quanto al punto precedente, rimane invece ancora dovuta l'Irap (con le precisazioni tuttavia descritte per il regime ordinario);

  • Resta inoltre dovuta l'applicazione dell'Iva in fattura con l'unica semplificacazione che il versamento del tolate dovuto (determinato come in precedenza descritto) è da effettuarsi in un'unica soluzione;

  • Rimane inoltre obbligatoria l'applicazione degli studi di settore, con le problematiche descritte per il regime ordinario.

  • Per poter accedere al regime è necessario avere un reddito che sia inferiore a:

          1. 30.987,41 per i lavoratori autonomi;

          2. 30.987,41 per le imprese che hanno per oggetto la prestazione di servizi;

          3. 61.974,83 per le imprese che hanno per oggetto altre attività.

  • Semplificazioni contabili. Il regime agevolate per le nuove attività esonera dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili obbligatorie per:

    1. l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

    2. l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

    3. l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

    E’ comunque sempre obbligatoria l’emissione, se prevista, di fatture, ricevute e scontrini, nonché la conservazione dei documenti emessi e ricevuti.


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