REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
(art.13 l. 388/2000)
Tale regime risulta essere alternativo rispetto al “regime ordinario” ed al regime dei Contribuenti Minimi.
Se ne riassumono comunque le caratteristiche:
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il regime è applicabile per le persone fisiche che inizino una nuova attività (di lavoro autonomo o imprenditoriale), ed è applicabile per il primo anno e per i due successivi (è inoltre necessario che la nuova attività esercitata non sia una mera prosecuzione di una precedente);
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il contribuente che abbraccia tale regime paga un'imposta sostitutiva (dell'Irpef e degli Addizionali Comunali e Regionali) pari al 10% del reddito netto conseguito;
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Per quanto al punto precedente, rimane invece ancora dovuta l'Irap (con le precisazioni tuttavia descritte per il regime ordinario);
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Resta inoltre dovuta l'applicazione dell'Iva in fattura con l'unica semplificacazione che il versamento del tolate dovuto (determinato come in precedenza descritto) è da effettuarsi in un'unica soluzione;
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Rimane inoltre obbligatoria l'applicazione degli studi di settore, con le problematiche descritte per il regime ordinario.
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Per poter accedere al regime è necessario avere un reddito che sia inferiore a:
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€ 30.987,41 per i lavoratori autonomi;
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€ 30.987,41 per le imprese che hanno per oggetto la prestazione di servizi;
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€ 61.974,83 per le imprese che hanno per oggetto altre attività.
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Semplificazioni contabili. Il regime agevolate per le nuove attività esonera dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili obbligatorie per:
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l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
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l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
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l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
E’ comunque sempre obbligatoria l’emissione, se prevista, di fatture, ricevute e scontrini, nonché la conservazione dei documenti emessi e ricevuti.
