Associazione tra Professionisti
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L'associarsi di due o più professionisti in un' "Associazione Professionale" è una facoltà espressamente consentita dalla legge 1815 del 1939.

Con tale fattispecie non si viene a creare un nuovo soggetto giuridico bensì ciascun professionista conserva la propria individualità sia nei rapporti con i clienti, sia quanto ai doveri, sia quanto ai rapporti con l'Ordine di appartenenza.

L'Associazione Professionale si configura come un contratto associativo atipico (assimilabile in quanto compatibile con quanto previsto dal Codice Civile per le Società Semplici), avente ad oggetto l'obbligazione di cooperare all'attività degli altri associati, ripartire interamente secondo quote prefissate i compensi percepiti, ed assumere in solido le obbligazioni strumentali all'attività.

Il Contratto dell'Associazione Professionale:

Il contratto dell'associazione Professionale è una fattispecie del tutto analoga a quello della Società Semplice; pertanto non è soggetto a forme specifiche, salvo quelle richieste dai beni conferiti (nel caso di beni immobili è infatti necessario un atto pubblico o una scrittura privata autenticata).

Tra i professionisti nasce un'Associazione senza il bisogno di alcuna pubblicità, in quanto l'atto di cui sopra non è soggetto a iscrizione presso il Registro delle Imprese.

 

I Conferimenti

 

Gli associati sono obbligati a conferire quanto pattuito ne contratto sociale. Nel caso di mancata indicazione dei conferimenti si presume che essi debbano essere fatti in parti uguali tali da permettere il conseguimento dell'oggetto sociale.

I soci possono conferire oltre alle prestazioni d'opera (ovvero i servizi che gli associati si obbligano a svolgere all'interno dell'associazione) denaro, beni in natura, crediti e qualsiasi altro diritto anche di godimento, utile per lo svolgimento dell'attività.

 

Obblighi degli associati

  • effettuazione dei conferimenti;

  • divieto di servirsi per fini personali dei beni sociali;

  • inerenti l'esercizio dell'attività professionale in forma individuale (con clausola espressa il contratto potrebbe infatti limitare in vari modi tale attività);

 

Diritti degli associati:

  • amministrare l'associazione (come regola generale spetta infatti a ciascun associato disgiuntamente dagli altri);

  • partecipare agli utili;

  • vedersi liquidata la quota in caso di recesso.

 

Si sottolinea come l'importanza che riveste l'attività lavorativa degli associati fa si che nella prassi viene prevista dal contratto una regolamentazione precisa per ciò che attiene:

  • la previsione di orari, di ferie ecc...

  • la regolamentazione di impegni professionali esterni all'attività;

  • l'utilizzo di collaboratori

    Nel caso in cui il contratto sociale nulla preveda si presumo uguali sia le quote di partecipazioni agli utili/perdite che il valore dei conferimenti. 

    Inoltre, secondo il disposto dell'art. 5, co. 2 del TUIR “ Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta”. Si evidenzia pertanto così come la mancanza di una forma specifica per la costituzione dell'associazione venga superata (con la necessità dell'intervento di un notaio) solo nel caso in cui, ai fini fiscali, si voglia attribuire agli associati una quota di partecipazione agli utili NON proporzionale al valore dei conferimenti effettuati.

     

    Responsabilità per le obbligazioni sociali:

Per le obbligazioni sociali rispondono:

  • in primo luogo l'associazione col suo patrimonio;

  • successivamente, personalmente e solidalmente gli associati che hanno agito;

  • infine, tutti gli altri associati.

     

Gli associati che hanno agito si vedono quindi attribuita una inderogabile responsabilità, mentre per gli altri questa può essere esclusa con patto contrario.

 

Lo scioglimento del rapporto sociale

Le più importanti cause di scioglimento riguardano la morte, il recesso e l'esclusione dell'associato.

Anche in questo caso valgono le disposizioni del codice civile per ciò che attiene alla Società Semplice.

Fattispecie diversa è invece il caso di morte dell'associato. Stante la particolarità dell'Associazione, in termini di qualifiche professionali necessarie per farvene parte, in caso di morte del socio gli eredi, previo parere favorevole dei soci superstiti, potranno continuare l'attività solo qualora detengono tali idonee qualifiche.

Le parti possono comunque attribuire specifica regolamentazione nel contratto associativo.

Aspetti fiscali:

Stipulato il contratto associativo l'altro adempimento obbligatorio consiste nell'apertura di una posizione IVA per l'Associazione.

 

Con essa sarà pertanto l'associazione stessa a fatturare ai propri clienti.

 

Per ciò che attine alla determinazione del reddito, l'Associazione è equiparata alla società semplice che svolge attività di lavoro autonomo, pertanto:

  • il reddito è determinato secondo le regole proprie del lavoro autonomo, ma in modo complessivo in relazione all'associazione stessa, che dovrà presentare apposita dichiarazione dei redditi (non è applicabile il regime dei minimi per l'associazione, e gli stessi associati, qualora avessero adottato tale regime, non potranno più avvalersene per il proprio reddito professionale);

  • il reddito viene attribuito ai singoli soci con le regole previste per le S.n.c., indipendentemente dalla effttiva percezione degli utili, ed in proporzione ale quote risultanti all'inizio dell'esercizio (l'atto pubblico o la scrittura privata relativa al contratto sociale possono essere redatti fino alla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi);

  • i compensi percepiti dall'associazione sono soggetti a ritenuta d'acconto se corrisposti da un sostituto d'imposta;

  • le ritenute d'acconto subite dall'Associazione vengon attribuite ai soci con lo stesso criterio previsto per la distribuzione degli utili.

Quanto esposto in precedenza rappresenta esclusivamente un riassunto degli aspetti salienti della normativa.

Per un maggior approfondimento in base alle Vostre esigenze CONTATTATE I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO.

 


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