Contratto - Pagamento
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Prestazione in luogo dell'adempimento: art. 1197 c.c.

Nell’ambito di un contratto a prestazioni corrispettive stipulato tra Caio e Tizio, ed avente per oggetto la compravendita di una bene mobile, quest’ultimo effettua il pagamento mediante invio di un assegno bancario intestato a Caio, il quale lo rifiuta pretendendo il pagamento in contanti.

Al momento della stipula del contratto di compravendita le parti pattuirono il pagamento della somma di euro 3.000,00 a titolo di corrispettivo, ma niente venne previsto in relazione alle modalità del pagamento stesso.

Atteso ciò, il venditore Caio, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1277, I° comma c.c. il quale espressamente prevede che “i debiti pecuniari si estinguono in moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento, ed al suo valore nominale”, non intende accettare il pagamento tramite il predetto assegno, insistendo nella richiesta del pagamento in contanti.

Preso atto del rifiuto di Caio, Tizio, tramite raccomandata A/R, avverte il venditore che se non riceve il pagamento offertogli, deve considerarsi in mora e soggetto a tutti gli effetti che ad essa seguono.

La questione giuridica affrontata pone in rilievo la tematica della c.d. datio in solutum, che si verifica allorché il debitore esegue una prestazione diversa da quella dovuta.

L’istituto viene disciplinato dall’art. 1197 c.c., il quale con l’affermare che: “il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita”, pone in luce le condizioni necessarie affinché la prestazione dell’aliud pro alio provochi l’estinzione dell’obbligazione, che sono: la volontà del debitore di effettuare la prestazione diversa per estinguere l’obbligazione, la necessità del consenso del creditore e l’effettiva esecuzione della diversa prestazione.

Il pagamento di una somma di denaro attraverso assegni bancari, concretando un fenomeno di prestazione in luogo dell’adempimento dovrebbe costituire adempimento solo alla ricezione positiva dello stesso da parte del creditore e con efficacia liberatoria posticipata alla realizzazione della clausola, salvo buon fine.

La dottrina tradizionale qualifica la prestazione in luogo dell’adempimento come contratto reale, in quanto si perfeziona al momento della consegna della cosa, contrariamente a quanto assunto da altra minoritaria per cui sarebbe necessaria l’esecuzione della diversa prestazione convenuta.

Quest’ultimo orientamento risulta essere confermato anche da giurisprudenza ormai più che consolidata, la quale ha affermato che “in mancanza di consenso da parte del creditore, il debitore non può estinguere il proprio debito a mezzo di assegno bancario” (Cass. 27.07.1973), e comunque, “l’accettazione di un assegno da parte del creditore implica il suo consenso a tale mezzo di pagamento, ma l’effetto liberatorio si verifica a seguito della riscossione dello stesso” (Cass. 24.06.1984, n. 2438; Cass. 1.12.2000 n. 15396).

Comunque, l’invio al creditore di un assegno bancario in luogo del denaro configura, altresì, violazione dell’art.1182 c.c., che stabilisce che l’obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta al domicilio del creditore: difatti l’assegno è riscuotibile presso la sede della banca, e pertanto in luogo diverso dal domicilio del creditore.

Inoltre è contrario al disposto dell’art. 1197 c.c. che richiede il consenso del creditore.

Pertanto, l’invio dell’assegno bancario in luogo dei contanti si configura come datio in solutum o, più precisamente, come proposta di una datio pro solvendo, la cui efficacia solutoria dipende dall’accettazione del creditore (così Cass. 3.4.1998 n. 3427), nel senso che se questi riscuote l’assegno mostra di accettare la prestazione diversa, con la riserva, però, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell’esito della condizione “salvo incasso” di norma inerente all’accettazione di un credito in pagamento dell’importo dovuto in moneta.

E questo in garanzia della posizione del creditore il quale potrebbe vedersi consegnare in pagamento un assegno per così dire “scoperto”.

Atteso che, nel caso concreto, Caio ha manifestato chiaramente il suo dissenso al pagamento del corrispettivo a mezzo di assegno bancario, Tizio non può pretendere di essersi liberato della propria obbligazione.

Da quanto suesposto risulta evidente che i timori di Caio conseguenti agli eventuali effetti del suo rifiuto, e cioè la c.d. mora accipiendi, sono infondati, anzi, che egli, qualora abbia perso ogni interesse all’adempimento, ben potrà agire per ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. per inadempimento colpevole di Tizio.

 

 

Avv. Simone Sartini

 

 

 

 


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