UNICO PERSONE FISICHE
>> CHI DEVE UTILIZZARE IL MODELLO UNICO
Deve presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello UNICO chi non può ricorrere al modello 730 (o, per qualunque motivo, non lo abbia fatto) e deve dichiarare il possesso di uno o più dei seguenti redditi:
• redditi fondiari (terreni e fabbricati);
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro dipendente;
• redditi di lavoro autonomo;
• redditi di impresa;
• redditi diversi.
Sono sempre tenuti a utilizzare il modello UNICO i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (ad esempio, imprenditori ed esercenti arti e professioni).
Nelle istruzioni alla compilazione del modello UNICO sono indicati i casi in cui si è esonerati dall’obbligo di presentazione.
A seconda della tipologia dei contribuenti, sono stati predisposti i seguenti modelli:
• Unico PF, riservato alle persone fisiche;
• Unico SP, riservato alle società di persone;
• Unico SC, riservato alle società di capitali ed enti commerciali;
• Unico ENC, riservato agli enti non commerciali.
>> COM’È COMPOSTO IL MODELLO UNICO PF
Attraverso il modello UNICO si possono presentare più dichiarazioni fiscali. Quello del 2009 (anno d’imposta 2008), riservato alle persone fisiche, si articola in due modelli:
• modello per la dichiarazione dei redditi;
• modello per la dichiarazione annuale Iva che deve essere presentata soltanto dai contribuenti Iva.
Non possono essere compresi nella dichiarazione unificata modello Unico, ma presentati separatamente, i modelli 770 (Semplificato e Ordinario) e, dal 2009, la dichiarazione IRAP.
NOVITÀ: UNICO MINI
A partire da quest’anno è stata predisposta una versione semplificata del Modello Unico Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse.
Possono utilizzare UNICO MINI i contribuenti residenti in Italia che:
• non hanno variato il domicilio fiscale dal 1° novembre 2007 alla data di presentazione della dichiarazione;
• non sono titolari di partita IVA;
• hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
– redditi di terreni e di fabbricati;
– redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione;
– redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere;
• vogliono fruire delle detrazioni e delle deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro;
• non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore);
• non abbiano la necessità di indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla residenza anagrafica;
• non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.
COME SI PRESENTA
Ad eccezione di casi particolari, tutti i contribuenti persone fisiche sono obbligati alla presentazione telematica del Modello.
La trasmissione telematica della dichiarazione può essere effettuata:
• direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
• tramite gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, che forniscono assistenza anche per la compilazione.
Sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico, potendo presentare il modello Unico cartaceo, i contribuenti che:
• pur avendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare tale modello perché privi di datore di lavoro o non sono titolari di pensione;
• pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);
• devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
• sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.
La consegna cartacea avviene presso gli uffici postali. Questi hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta, da conservare quale prova dell’avvenuta presentazione, per ogni dichiarazione consegnata allo sportello.
Resta inteso che i contribuenti non obbligati alla presentazione telematica del modello possono comunque utilizzare tale servizio.
LA PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO
Chi si rivolge ad un intermediario per la trasmissione del modello UNICO, deve farsi rilasciare:
• una dichiarazione datata e sottoscritta, comprovante l’assunzione dell’impegno a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello;
• l’originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, unitamente alla comunicazione (ricevuta) che attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione.
È importante conservare copia della dichiarazione trasmessa.
LA PRESENTAZIONE DIRETTA DELLA DICHIARAZIONE VIA INTERNET
È possibile trasmettere direttamente all’Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione, via internet, ed eventualmente pagare anche le relative imposte, senza alcuna spesa aggiuntiva.
Per utilizzare questo sistema di trasmissione occorre richiedere il codice PIN, seguendo le istruzioni contenute nel sito www.agenziaentrate.gov.it (vedi dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it) e dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).
>> I TERMINI DI PRESENTAZIONE
La dichiarazione va presentata entro questi termini:
Dichiarazione cartacea (in posta): tra il 2 maggio e il 30 giugno
Dichiarazione telematica: entro il30 settembre
SE SI RITARDA
Se si presenta entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è considerata ancora valida, ma per il ritardo l’ufficio applicherà una sanzione (da 258 a 1.032 euro, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).
Si può evitare tale sanzione se entro lo stesso termine di 90 giorni si versa spontaneamente una sanzione ridotta (21 euro, pari ad 1/12 di 258 euro).
La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera invece omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute sulla base degli imponibili indicati e delle ritenute dei sostituti d’imposta.
>> QUANDO SI VERSANO LE IMPOSTE CALCOLATE CON UNICO
I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione (per importi superiori a 12 euro per ciascun tributo dovuto), e quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno, oppure entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Il saldo dell’IVA deve essere invece effettuato entro il 16 marzo, salva la possibilità di posticipare il versamento alle date citate (pagando una piccola maggiorazione a titolo di interessi).
COME SI PAGA
Per il pagamento delle imposte tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di versamento F24.
I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica o tramite i servizi telematici dell’Agenzia o tramite i servizi di home banking delle banche e delle poste
GLI ACCONTI IRPEF
Per stabilire se è dovuto il versamento dell’acconto Irpef per l’anno successivo a quello per il quale si effettua il saldo, occorre controllare il debito che risulta dalla dichiarazione (rigo “differenza”). Se non supera 51,65 euro, non è dovuto acconto; se supera tale importo, occorre versare un acconto pari, attualmente,
al 99 per cento del suo ammontare.
L’acconto Irpef si versa nel modo seguente:
• in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo da versare è inferiore a 257,52 euro;
• in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52
– la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno, o entro il 16 luglio con la maggiorazione
dello 0,40 per cento;
– la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre.
RATEAZIONE
È possibile versare le somme dovute (ad eccezione dell’acconto di novembre) anche a rate mensili.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, nella misura del 6 per cento annuo, che non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
>> LA COMPENSAZIONE DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI
I crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione possono essere compensati. In sostanza, tutti i contribuenti che vantano un credito d’imposta derivante dalla dichiarazione possono utilizzarlo per il versamento di importi a debito.
Esistono due forme di compensazione:
• utilizzo di crediti per pagare debiti dello stesso tipo d’imposta (Irpef, Ires, Iva e Irap), ma riferibili a differenti esercizi (ad esempio si utilizza un credito Irpef relativo all’anno d’imposta 2008 per pagare gli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2009);
• utilizzo di crediti per pagare debiti di qualunque tipo (ad esempio si utilizza un credito Irpef o Irap per pagare l’ICI, l’addizionale regionale, i contributi previdenziali, eccetera).
La compensazione si effettua attraverso il modello di pagamento F24 in cui occorre indicare, nelle apposite sezioni, sia gli importi a credito utilizzati che gli importi a debito dovuti.
L’importo del credito compensato non può essere superiore al totale dei debiti indicati nelle varie sezioni del modello. Infatti, il saldo finale del modello non può essere mai negativo. In sostanza, si possono compensare gli importi a credito fino ad annullare gli importi a debito. I crediti eventualmente eccedenti
potranno essere compensati in occasione dei pagamenti successivi, o chiesti a rimborso.
COME CORREGGERE IL MODELLO UNICO
CORREZIONI ENTRO I TERMINI DI PRESENTAZIONE
I contribuenti che presentano il Modello Unico e si accorgono di avere omesso di dichiarare dei redditi o di riportare delle spese detraibili o deducibili, possono presentare, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione, un secondo modello “rettificativo” di quello appena consegnato o spedito.
Sul nuovo modello deve essere barrata l’apposita casella “Correttiva nei termini”.
Se i nuovi calcoli della dichiarazione rettificativa determinano una maggiore imposta, o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro le scadenze previste per il versamento delle imposte.
Se questi ultimi termini sono già scaduti, il contribuente può ricorrere all’istituto del ravvedimento
Se, al contrario, scaturisce un maggior credito o una minore imposta, egli può optare per la richiesta di rimborso o per il riporto a credito per l’anno successivo, ovvero può utilizzarlo in compensazione.
CORREZIONI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A PROPRIO FAVORE
È possibile integrare anche a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che hanno portato a indicare un maggior reddito o, comunque, un maggior debito o un minor credito d’imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione da produrre entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo.
Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito d’imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A PROPRIO SFAVORE (IN AUMENTO)
È possibile correggere errori ed omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un minor reddito o, comunque, di un minor debito o di un maggior credito d’imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro “i termini per l’accertamento” previsti dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.
La sanzione applicabile dipende dalla violazione commessa.
È applicabile la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito, nel caso di errori rilevabili in sede di:
• controllo automatico ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
• controllo formale ad esempio, indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta.
Nel caso di errori configuranti la violazione di infedele dichiarazione, quali, ad esempio, l’omessa o errata indicazione di redditi, la sanzione è quella stabilita dall’art. 1 del citato decreto: tra il 100% e il 200% della maggiore imposta o del minor credito.
Qualora ne ricorrano le condizioni, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento, usufruendo di una riduzione delle suddette sanzioni.
Fonte: “Annuario del Contribuente” - Agenzia delle Entrate
Informazioni aggiornate al 27/05/2009
