Modello Unico SC
Clicca qui per ingrandire l' immagine

 

COS’È IL MODELLO UNICO 2009

E COM’È COMPOSTO

Il Modello UNICO 2009 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi e dell’IVA.

Occorre tenere presente che sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le società e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, tenuti all’utilizzo del presente modello, sono obbligati alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal citato decreto (redditi, IVA, e sostituti).

Si ricorda inoltre che, sulla base delle medesime disposizioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che ai fini dell’IRES hanno un periodo di imposta coincidente con l’anno solare e che sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA.

 

Il modello UNICO 2009 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati si compone di due modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono prevalentemente contrassegnati alla lettera R;

Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V.

I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l’ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.

Nelle istruzioni contenute nella presente dichiarazione dei redditi e in quella dell’IVA sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni.

Tutti i modelli e le relative istruzioni per la compilazione delle suddette dichiarazioni non sono più stampati né distribuiti a cura dell’Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.

 

Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali

 

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia:

determinazione del reddito;

determinazione delle imposte;

versamenti, compensazioni e rimborsi.

 

COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il presente modello contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione dei redditi.

Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

Ai fini dell’utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presente che l’obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si ricorda che è considerato periodo di imposta coincidente con l’anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2008 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2008).

I contribuenti che ai fini dell’IRES hanno un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata.

Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l’anno solare, non solo quelli cosiddetti “a cavallo”, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2008 al mese di febbraio 2009 ovvero dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2008), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2008 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 2008, nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 settembre 2008).

Per i periodi di imposta chiusi, ai fini dell’IRES, anteriormente al 31 dicembre 2008, anche se iniziati nel corso del 2007 (ad es. periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008) si applicano le seguenti regole:

la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2008 approvato nel corso del 2008.

In questo caso, qualora il modello UNICO 2008 non consenta l’indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2009, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate;

la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2009, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2009 relativamente all’anno d’imposta 2008;

la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello 770/2009 ORDINARIO, relativo all’anno d’imposta 2008;

I curatori fallimentari sono tenuti alla presentazione in forma non unificata delle dichiarazioni relative al soggetto fallito, nei termini previsti per ciascuna di esse.

 COME SI COMPILA

Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.

In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l’originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall’intermediario dopo la presentazione in via telematica nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l’intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all’assunzione dell’impegno alla presentazione in via telematica.

 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

In base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni tutti i soggetti IRES presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica. Si ricorda che devono, inoltre, essere presentate esclusivamente per via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

L’obbligo della trasmissione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, e sostituti d’imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta.

La dichiarazione da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:

a) direttamente;

b) tramite intermediari abilitati.

I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso.

A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

del servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;

del servizio telematico Fisconline, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l’obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, (es. dichiarazione ai fini dell’imposta del valore aggiunto), non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta.

B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI (SOGGETTI INCARICATI E SOCIETÀ DEL GRUPPO)

Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998)

Gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, individuati nella PARTE III del presente modello, “SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI”, sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l’impegno della presentazione in via telematica.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l’inoltro all’Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l’impegno a trasmettere la dichiarazione

consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L’accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l’intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata.

Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998)

Nell’ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate.

Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso “alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all’imposta sul reddito delle società (IRES) indicate nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992”.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l’impegno alla presentazione della dichiarazione.

Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all’obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l’abilitazione

alla trasmissione telematica.

Per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest’ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

Documentazione che l’intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo)deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, l’intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata della trasmissione telematica, deve:

rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà predisposta dall’intermediario; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario medesimo o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;

rilasciare altresì al dichiarante , entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati

i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria;

conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche avvalendosi di supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione inviata per via telematica, è trasmessa all’utente che ha effettuato l’invio.

Responsabilità dell’intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (art. 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d. lgs. n. 472 del 1997, secondo le modalità da ultimo chiarite con la circolare 52/E del 27 settembre 2007. È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

QUANDO SI PRESENTA

In base al D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata (redditi, IVA), scade l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.

Ad esempio, una società di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente

o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 30 settembre 2009.

Una società invece con periodo d’imposta 1/7/ 2008 – 30/6/2009, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO 2009) in via telematica entro il 31 marzo 2010.

Si ricorda che nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002).

Si ricorda, infine, che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

 

 

 

 

 

Fonte: www.agenziaentrate.it    (estratto)


torna in alto