Occlusione di luce causata dalla siepe del vicino: artt. 892 e ss c.c.
Il Sig. Tizio è proprietario e possessore, in provincia di Firenze, di una villetta con ampio giardino nella quale risiede con la famiglia.
Il giardino che circonda l'abitazione del Sig. Tizio confina, da un lato, con altra proprietà del Sig. Caio analogamente costituita da villetta e giardino.
Le due proprietà sono separate da un reticolato e il Sig. Caio, nel suo appezzamento di terreno, proprio a ridosso di questa rete, ha piantato un filare di cipressi c.d. nani.
A lungo andare questi cipressi sono cresciuti molto più del previsto, con il risultato che il passaggio della luce sul fondo di Tizio risulta occluso dal filare, ed inoltre i rami dei suddetti alberi invadono abbondantemente il fondo di Tizio, a nulla servendo la rete divisoria.
Nonostante le ripetute rimostranze, anche per iscritto, mosse da Tizio nei confronti di Caio affinchè questi si adoperasse per eliminare l'occlusione summenzionata, ad oggi è rimasto tutto lettera morta.
Il Sig. Tizio si rivolgeva quindi ad uno Studio legale per sapere se ed in che modo la sua posizione era tutelata dalla legge.
Circa il fatto sopra rappresentato, il Codice Civile, agli artt. 892 e ss. è chiarissimo sul punto.
L'art. 892 c.c. prevede espressamente che chi vuole piantare alberi presso il confine deve, prima di tutto osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.
In difetto di queste due fonti normative, valgono le seguenti distanze dal confine:
-3 metri per gli alberi di alto fusto (cioè quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole come, ad esempio, noci, castagni, pini, cipressi, olmi, pioppi platani e simili);
-1 metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto, cioè quelli il cui fusto, sorto ad un'altezza non superiore di 3 metri, si diffonde in rami;
-mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore a due metri e mezzo.
Fanno eccezione le siepi di ontano, castagno o altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, per le quali la distanza deve essere di un metro, e le siepi di robinie, per le quali la distanza deve essere di due metri.
La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero al tempo della piantagione.
Le suddette distanze non devono essere osservate se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purchè le piante non eccedano l'altezza dello stesso.
L'art. 894 c.c. prevede che, qualora le suddette distanze non siano rispettate, il vicino può esigere che si estirpino gli alberi piantati o che nascono a distanze minori di quelle suindicate.
L'art. 895 c.c. precisa che, una volta acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle summenzionate, qualora l'albero muoia o venga reciso o venga abbattuto, il vicino non può sostituirlo se non osservando la distanza legale; ma questa disposizione non si applica se l'albero faceva parte di un filare posto lungo il confine.
Infine l'art. 896 c.c. prevede espressamente che il proprietario, sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino, può in qualunque tempo costringerli a tagliarli e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi in entrambi i casi i regolamenti e gli usi locali.
Infine la norma dispone anche che i frutti naturalmente caduti dai rami che si protendono dagli alberi del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Alla luce del diritto positivo suesposto, la posizione di Tizio è certamente tutelata dall'Ordinamento nazionale.
Occorre in primis rilevare che Tizio non ha in alcun modo rispettato alcuna delle distanze legali imposte dal Codice Civile all'art. 892 in quanto ha piantato gli alberi immediatamente a ridosso della rete divisoria delle due proprietà, a nulla valendo la circostanza che questi hanno aumentato il loro volume e la loro altezza in modo imprevisto.
Posto che Caio non può sicuramente aver acquisito a titolo originario il diritto di invadere il fondo di Tizio con i rami degli alberi da lui piantati, poiché “tale diritto non è usucapibile in alcun modo in quanto l'art. 896 c.c. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo sul quale i rami si protendono il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo” (Cassazione, Sez. II°, sent. n° 4361 del 27.3.02), rilevato altresì che non vi è rapporto di servitù tra il fondo di Tizio e il fondo di Caio relativamente alla questione in oggetto, appare quindi evidente che l'occlusione di luce e l'invasione dei rami che si protendono dal fondo di Caio al fondo di Tizio è contra ius.
Tizio non potrebbe neppure utilmente invocare, a difesa della sua posizione, l'esistenza di un ipotetico vincolo paesaggistico: la Cassazione, con la sentenza 14455 del 22.12.1999, ha ritenuto che “chi pianta alberi in violazione delle distanze di confine previste dall'art. 892 c.c. non può invocare per impedire la loro estirpazione, le leggi speciali che tutelano, nell'interesse pubblico, il paesaggio e l'ambiente, perchè il relativo vincolo è volto a proteggere una determinata zona nel suo complesso, non già un determinato tipo di piante, né tantomeno gli alberi impiantati in un determinato fondo”.
La predetta decisione è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla pronuncia n° 211 del 6.7.04 della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 894 e 896 c.c. nella parte in cui rispettivamente consentono l'estirpazione e il taglio di rami e radici di alberi aventi valore paesaggistico, in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.
Infine, la sentenza n° 323 del 14.1.1999 della Suprema Corte non ritiene sussistente alcun obbligo di attivarsi in capo a chi subisce l' ”invasione” di rami e radici provenienti dal fondo vicino, statuendo sul punto che “l'art. 896 c.c. considera illegittimo l'addentramento nei fondi altrui di radici e rami provenienti dal fondo limitrofo, riconoscendo al proprietario del fondo il diritto di tagliare dette radici e di costringere il vicino a tagliare i rami senza imporgli alcun obbligo di erigere barriere atte ad impedire alle radici o ai rami di penetrare nel suo fondo”.
All'esito di questa breve ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento siamo quindi in grado di poter affermare che la posizione di Tizio è suscettibile di tutela giuridica per violazione degli artt. 892 e ss c.c.
Nel caso di specie, considerato che i tentativi promossi in via bonaria e stragiudiziale, al fine di eliminare l'occlusione di luce e l'invasione dei rami sono falliti, Tizio può agire, per ripristinare lo status quo ante, in due modi distinti e alternativi: innanzi al Giudice di Pace in via ordinaria oppure, considerata la sua doppia qualifica di proprietario e possessore del bene immobile, può esperire azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. mediante ricorso innanzi al Tribunale competente per territorio ai sensi degli artt. 703 e ss. c.p.c., tenuto conto della decadenza annuale decorrente dall'epoca in cui assume tangibile rilevanza la relativa invasione.
Avv. Simone Sartini
