Aspetti generali

SUCCESSIONI

Nel recente passato, l’imposta sulle successioni è stata più volte oggetto di modifiche.

Sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte avvenuti a decorrere dal 3 ottobre 2006 è dovuta l’imposta sulle successioni.

CHI DEVE PAGARE L’IMPOSTA E IN CHE MISURA

Sono obbligati al pagamento dell’imposta gli eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti beni e diritti:

beni immobili e diritti reali immobiliari (se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l’Ufficio non può procedere alla sua rettifica);

azioni e quote di partecipazione al capitale di società (il valore è dato dal patrimonio netto contabile);

obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato);

aziende (il valore è dato dalla differenza tra le attività e le passività senza considerare l’avviamento);

crediti e denaro;

beni mobili (gioielli, mobili);

navi e aeromobili;

rendite e pensioni.

La base imponibile è costituita dal valore totale netto dell’asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie).

L’imposta di successione è determinata dall’ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell’erede.

In particolare, sono previste le seguenti aliquote:

4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, di 1.000.000 di euro;

6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun erede;

6 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado;

8 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

Gli importi esenti dall’imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all’indice del costo della vita.

È prevista un’agevolazione per il trasferimento di imprese e partecipazioni in società disposto in favore dei discendenti e del coniuge.

In sostanza, i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni non sono soggetti all’imposta se gli eredi proseguono l’esercizio dell’attività d’impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nella dichiarazione di successione producono apposita dichiarazione.

LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE E L’AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”

Quando nell’attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all’imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale.

Queste sono pari, rispettivamente, al 2 per cento e all’1 per cento del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168 euro. Se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l’Ufficio non può procedere alla sua rettifica.

Se all’interno dell’asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destinato come “prima casa”, è previsto il pagamento dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro per ciascuna imposta).

L’agevolazione spetta se il beneficiario (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, almeno uno di essi), ha i requisiti necessari per fruire dell’agevolazione cd. “prima casa”.

COME SI DETERMINA IL VALORE CATASTALE

Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:

110 per la prima casa

120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1)

140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B

60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D

40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

Per i terreni non edificabili il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25 per cento.

 LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all’autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo, della tassa ipotecaria, dei tributi speciali e dei tributi speciali catastali.

La presentazione della dichiarazione di successione, in via telematica, consentirà anche di effettuare le volture catastali.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;

gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta;

gli amministratori dell’eredità;

i curatori delle eredità giacenti;

gli esecutori testamentari;

i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.

Per sapere come effettuare la presentazione visitare la nostra pagina “Successioni – aspetti operativi